Art. 8.

      1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella provincia della Venezia Orientale sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.