1. Le spese relative ai locali ed al funzionamento degli uffici e degli organismi provinciali dello Stato situati nella provincia della Venezia Orientale sono poste a carico delle pertinenti unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del